Art. 6.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle norme sull'autonomia didattica delle università, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.